Statuto dell'Associazione ANIAC

Lo Statuto rappresenta il documento che definisce l'identità, i principi e le finalità di ANIAC Abruzzo. Al suo interno sono raccolte le norme che regolano il funzionamento dell'associazione, i diritti e i doveri degli associati e gli obiettivi che guidano ogni attività svolta sul territorio.

È il punto di partenza di un progetto associativo fondato sulla trasparenza, sulla partecipazione e sull'impegno costante a favore dello sviluppo delle imprese e della valorizzazione del sistema economico locale.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANIAC — Associazione Nazionale Imprenditori, Artigiani e Commercianti

ART. 1: DISPOSIZIONI GENERALI

E' costituita l'Associazione Sindacale denominata ANIAC, (Associazione Nazionale Imprenditori, Artigiani e Commercianti) d'ora innanzi ANIAC, con sede legale in Roma, alla Via Del Tritone 169, piano 4°. L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro. L'Associazione ha durata illimitata; lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le spese saranno a carico degli associati. All'Associazione possono aderire le imprese costituite in forma individuale o societaria, imprenditori agricoli, i professionisti, i lavoratori autonomi, artigiani e commercianti che abbiano dei dipendenti, ovvero qualunque altra impresa e/o professionista e/o privato, che, previo accertamento da parte del Consiglio Direttivo, siano interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali. ANIAC opera per la qualificazione, l'affermazione, promozione e lo sviluppo sociale delle imprese associate, degli artigiani e dei commercianti anche con l'organizzazione di iniziative di tutela giudiziaria, fiscale e tributaria; iniziative politico – sindacali; attività e relazioni con le istituzioni Europee, Nazionali, Regionali e Locali; iniziative ed attività formativa per la diffusione della cultura d'impresa; diffusione delle opportunità di sviluppo, qualificazione professionale ed imprenditoriale e la formazione continua; iniziative di promozione sia nazionali che internazionali; attività di organizzazione e promozione di servizi per le imprese; convenzioni. Per favorire il conseguimento delle finalità associative il Consiglio Direttivo di ANIAC può deliberare l'affiliazione di altre Associazioni, nonché l'adesione di ANIAC ad altre Associazioni.

ART. 2: LA RAPPRESENTANZA

All'Associazione è conferita la rappresentanza sindacale degli associati e la rappresentanza nei confronti di Enti, Istituzioni Pubbliche e Private, Pubbliche Amministrazioni, Organizzazioni Sociali, Politiche ed Economiche. Attraverso la rappresentanza l'Associazione realizza la tutela dei soci.

ART. 3: I SERVIZI

L'Associazione può organizzare, direttamente o tramite strutture e\o professionisti debitamente convenzionati con ANIAC., tutti i servizi di interesse degli associati. In particolare, l'Associazione assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e nella promozione di ogni altra intesa e accordo di carattere economico e finanziario; designa e nomina i propri rappresentanti delegati, in Enti, Organi e Commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia prevista; promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori; collabora con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, con le Associazioni dei Consumatori e con gli Enti Assistenziali per armonizzare i rapporti fra i datori di lavoro ed i lavoratori; a tale scopo può promuovere la costituzione di organismi paritetici partecipandovi a qualsiasi livello; presta agli associati che lo richiedano, e dietro corresponsione di un contributo supplementare finalizzato al rimborso delle spese e determinato dall'Organo competente, consulenza ed assistenza in materia sindacale, amministrativa, legale, contabile, fiscale e finanziaria, nonché attività di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico, che non siano dalla legge riservate a speciali categorie di professionisti. Ai servizi organizzati dall'Associazione possono accedere esclusivamente gli associati.

ART. 4: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CATEGORIALE

Ai soli fini di un migliore raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio Direttivo di A.N.I.A.C., nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività – può deliberare la costituzione di Sedi Regionali, Sedi Provinciali e Sedi Zonali e può istituire Sezioni, anche settoriali e/o di categoria, su tutto il territorio nazionale italiano, determinandone natura, funzioni, organi, strutture e competenze. Esse sono suddivisioni interne dell'Associazione, operanti nell'ambito e secondo gli indirizzi generali di politica economico-sindacale stabiliti dagli Organi statutari dell'Associazione stessa.

ART. 5: I SOCI

L'adesione all' Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6. I soci si dividono in: “Soci Fondatori”, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione; “Soci Ordinari”, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione e che versano la quota associativa ordinaria, nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo; “Soci Sostenitori” coloro che volontariamente versano una quota associativa di importo superiore a quella ordinaria o, oltre alla quota associativa, versano contributi economici, sotto qualunque forma, in sostegno dell'attività e della valorizzazione dell'Associazione. Mentre sono “Soci Onorari o Benemeriti”, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto. I soci onorari, soci ordinari, soci sostenitori e i soci fondatori non possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali annuali.

ART. 6: LE MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci è di competenza e facoltà del Presidente dell'Associazione, il quale dopo un'attenta verifica di particolari requisiti, quali morali e di buon costume, ne autorizza, previa concessione scritta, l'adesione all'Associazione, con un versamento di debita quota d'adesione, che sarà successivamente determinata dal Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Presidente, inoltre, con l'ausilio di collaboratori, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 7: CONTRIBUTI – QUOTA ASSOCIATIVA

All'atto dell'iscrizione, l'Associazione potrà richiedere al nuovo socio una tassa fissa di iscrizione, oltre alla quota associativa. Possono, inoltre, essere richiesti dei contributi integrativi a copertura degli oneri sostenuti per l'assistenza diretta alle singole aziende nonchè per prestazioni varie allo scopo di fronteggiare particolari situazioni.

ART. 8: SANZIONI

I comportamenti dei soci, che non siano così gravi – come nei casi di cui al successivo art. 9 da comportare l'espulsione, sono passibili delle seguenti sanzioni: censura e sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a mesi sei; decadenza del rappresentante del socio che ricopre cariche direttive nell'Associazione; decadenza del rappresentante del socio che ricopre incarichi in sede di rappresentanza esterna dell'Associazione; sospensione del diritto di elettorato passivo e/o attivo. Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Collegio dei Probiviri. Prima di procedere all'applicazione della sanzione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo allo stesso facoltà di replica.

ART. 9: LA PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza, per recesso e per morosità. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta, a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso, secondo quanto statuito dall'art. 24 comma 2 c.c. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo (art. 24 c.c.): per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per indegnità; per altro grave motivo (art. 24 comma 3 c.c.). Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale il socio con il decorrere del termine previsto per il pagamento, che verrà stabilito con debita delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo di semplice avviso scritto senza diritto di replica, viene escluso. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (art. 24 comma 4 c.c.).

ART. 10: I DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto: a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; ad accedere alle cariche associative; a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione. Tutti i soci sono tenuti: ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi; a frequentare l'Associazione, collaborando con gli Organi Sociali per la realizzazione delle finalità associative; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività e a versare la quota associativa obbligatoria annuale, che sarà di anno in anno determinata con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 11: GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione: 1. l'Assemblea dei soci; 2. il Presidente; 3. il Vice Presidente; 4. il Consiglio Direttivo; 5. il Revisore dei Conti; 6. il Collegio dei Probiviri; 7. il Collegio dei Soci Fondatori. Tutte le cariche associative sono gratuite. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 12: L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione – ed è composta da tutti i soci dell'Associazione che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale; si riunisce almeno una volta ogni tre anni per deliberare le linee strategiche dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce in seduta elettiva ogni nove anni per eleggere i componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale (art. 20 c.c.). L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci, in prima convocazione, e sempre in seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o in alternativa mediante avviso da affiggersi all'albo della sede sociale e\o altro strumento considerato più idoneo, almeno 20 giorni prima (ridotti 5 in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi due giorni (ridotti a un giorno in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione.

ART. 13: VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in caso di prima convocazione e con qualsiasi numero di associati in caso di seconda convocazione, ad eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quali è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (art. 21 c.c.). Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario all'uopo nominato, eletto tra i presenti e da questo sottoscritte insieme al Presidente. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 14: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione e di Direzione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo viene eletto dal Collegio dei Soci Fondatori e ed è composto da 3 a 5 membri in numero dispari. I Consiglieri eletti restano in carica per nove anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti o cooptando i soci che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, se decade oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, altrimenti i membri del Consiglio restanti rimangono in carica fino allo scadere del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-Presidente, che rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbiano ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: il compito di poter deliberare giuste modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto rese necessarie per un miglior funzionamento dell'Associazione e nell'interesse premiante degli Associati. Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è sempre e solo competente il Consiglio Direttivo. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione; curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; nonché la loro l'approvazione; provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; nominare il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà più uno dei Consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario all'uopo nominato eletto tra i presenti e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 15: IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, ogni nove anni; egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidenti o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente, dura in carica sei anni, è rieleggibile, è eletto dall'Assemblea per acclamazione fra i soci e deve: a) possedere i requisiti di probità e di competenza valutata quest'ultima sulla base dei titoli e delle esperienze professionali confacenti alla funzione; b) non esercitare attività o funzioni che possano ledere all'immagine di associazione indipendente. Il Presidente decade dalla carica in caso di perdita delle qualità richieste per essere eletto. La decadenza è rilevata con delibera del Consiglio Direttivo che fissa urgentemente la data di convocazione dell'Assemblea per la nuova nomina. Nel periodo di “vacatio” le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente. L'incarico è gratuito. Ma spettano al Presidente i soli rimborsi, a piè di lista, delle spese sostenute nell'espletamento della funzione. Il Presidente dell'Associazione: a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; b) ha la gestione amministrativa dell'Associazione e ne risponde personalmente del suo operato; c) Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; d) può delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni al Vice-Presidente Nazionale per farsi rappresentare per determinati atti; e) può proporre all'Assemblea una lista di possibili candidati alla carica di Consigliere; f) convoca il Consiglio Direttivo e, sentito consultivamente quest'ultimo, convoca l'Assemblea. Quando particolari esigenze lo richiedono, il Presidente convoca l'Assemblea senza la preventiva consultazione del Consiglio Direttivo. Inoltre fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni dei due Organismi (Assemblea dei Soci e Consiglio Direttivo); g) cura i rapporti con le Istituzioni; h) dispone in materia finanziaria nell'ambito della ordinaria amministrazione, con facoltà di operare sui conti correnti bancari dell'Associazione, secondo le norme del presente Statuto; i) alla fine del mandato, se non rieletto, il componente uscente del Consiglio Direttivo diventa componente di diritto del Consiglio Direttivo, fatta eccezione in caso di revoca del mandato per giusta causa o di sopravvenuta incompatibilità con gli scopi associativi; l) nomina direttamente il Vice-Presidente Nazionale; m) vigila sul rispetto dello Statuto; n) il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto; o) le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un Consigliere nominato dai presenti.

ART. 16: IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente affianca il Presidente nell'esercizio della sua attività e viene direttamente nominato dal Consiglio Direttivo, tra i membri dei Soci Fondatori. Il Vice Presidente può sostituire il Presidente, in via temporanea per l'esercizio di alcune funzioni, previa delega del Presidente. In caso di impedimento o assenza del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente, previa giusta delega da parte del Presidente. L'incarico di Vice Presidente viene espletato in modo del tutto gratuito e spettano solo i rimborsi, delle spese sostenute a piè di lista nell'espletamento delle funzioni, nell'interesse dell'Associazione.

ART. 17: REVISORE DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo contabile. Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche sociali. I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono: quelli previsti dall'art. 2403 del Codice Civile. Ad esso, se non scelto fra i soci, può essere riconosciuto un compenso. Comunque ai Membri del Collegio dei Revisori, non è riconosciuto alcun compenso e ne alcun rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nell'interesse dell'Associazione.

ART. 18: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo giudicante ed eletto dal Consiglio Direttivo, esso è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente e i componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche sociali e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è chiamato a decidere ogni e qualsiasi controversia che possa insorgere fra i soci ed il Consiglio Direttivo, nonché fra quest'ultimo e l'Assemblea. Inoltre il Collegio dei Probiviri decide per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri ha tutti i poteri, facoltà e diritti degli arbitri amichevoli compositori; decide inappellabilmente nelle forme dell'arbitrato irrituale. Il Collegio formulerà le norme del proprio funzionamento che sottoporrà al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Ai componenti, non è riconosciuto alcun compenso e ne gli è riconosciuto alcun tipo di rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nell'interesse dell'Associazione.

ART. 19: COLLEGIO DEI SOCI FONDATORI

Il Collegio dei Soci Fondatori è composto da tutti i Soci Fondatori in forza e non dimissionari e si riunisce almeno una volta all'anno. I membri del Collegio dei Soci Fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, provvedendo alla relativa costituzione. Nel caso di parità del voto tra i soci fondatori prevale il voto del socio fondatore che ha assunto il ruolo di Presidente nel primo Consiglio Direttivo.

ART. 20: LA GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione dal solo Presidente. Il Consiglio Direttivo può stabilire che i membri del Consiglio stesso e particolari incarichi affidati ai soci vengano retribuiti con un gettone di presenza per ogni incontro o riunione o compito svolti.

ART. 21: DIMISSIONI

a) I soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni; b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare; c) In caso dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo spesso spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

ART. 22: IL PATRIMONIO

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono: dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo; dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in palese contrasto con gli scopi sociali e da iniziative promozionali e ogni mezzo che non sia in contrasto con le finalità dell'Associazioni e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 23: L'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 15 dicembre dell'anno precedente, mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 24: I LIBRI SOCIALI

L'Associazione dovrà tenere i libri contabili eventualmente previsti dalla legge è dovrà inoltre tenere una contabilità che registri le somme ricevute e versate, indicando le operazioni svolte.

ART. 25: GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Le funzioni di membro dei Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri sono completamente gratuite; eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo.

ART. 26: RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Aggiornato il

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